Il conto energia
In Italia, dal settembre 2005, è attivo il meccanismo d’incentivazione in conto energia per promuovere
la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici.
Il 19 febbraio 2007, i Ministeri dello Sviluppo Economico (MSE) e dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare (MATTM) hanno emesso un nuovo decreto ministeriale che ha introdotto radicali modifiche e
semplificazioni allo schema originario.
In pratica, la grande novità del nuovo Conto energia è data, oltre che dal notevole snellimento delle pratiche
burocratiche, soprattutto dal fatto di aver guardato con maggior favore ai piccoli impianti, in tal modo
incentivando e agevolando l’installazione di impianti fotovoltaici per i privati e le utenze domestiche.
L’intervento è una assoluta novità per l’Italia e due sono gli elementi essenziali da comprendere:
1. l’elettricità generata dall’impianto fotovoltaico, conteggiata con un contatore apposito, dà diritto a un
contributo calcolato su ogni kWh prodotto (c.d. Conto Energia, gestito dal GSE, Gestore Servizio Elettrico)
che viene erogato per 20 anni dal momento in cui l’impianto viene messo in esercizio;
2. l’ energia elettrica immessa in rete e prelevata dalla rete viene conteggiata da un diverso contatore che
calcola il dare/avere con il distributore (per esempio Enel).
È ben chiaro, dunque, che il rapporto con il distributore (Enel) è indipendente da quello con il GSE: tutti
i kWh prodotti ricevono il contributo del Conto Energia! Poi questi stessi kWh possono essere utilizzati,
compensati, venduti
In pratica per ogni kWh prodotto consegue un duplice vantaggio: da una parte si riceve il contributo erogato dal GSE,
dall’altra sulla bolletta si risparmia l’equivalente della produzione ovvero si incassano i soldi della vendita
alla rete.
Dopo 20 anni non arrivano più i soldi dell’incentivo del Conto Energia ma a quel momento l’impianto si è già
ampiamente ripagato! E continua a produrre energia.
Le tariffe
L’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici, entrati in esercizio dopo il 13/04/07
(data di pubblicazione della Delibera AEEG n. 90/07) e prima del 31 dicembre 2008, ha diritto a una tariffa incentivante
articolata secondo i valori indicati nella seguente tabella.

Le tariffe maggiori sono riconosciute ai piccoli impianti domestici fino a 3 kW che risultano integrati architettonicamente.
Le tariffe più basse sono invece riconosciute ai grandi impianti non integrati architettonicamente.
Le tariffe sono erogate per un periodo di venti anni, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto e rimangono
costanti, non subiscono cioè aggiornamenti ISTAT, per l’intero periodo. Per gli impianti che entreranno in esercizio dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010,
i valori indicati nella tabella precedente saranno decurtati del 2% per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2008, rimanendo poi costanti per il
periodo di venti anni di erogazione dell’incentivo.
Il soggetto responsabile dell’impianto è colui che ha diritto, nel rispetto delle disposizioni del
nuovo DM 19/02/07, a richiedere ed a ottenere le tariffe incentivanti dal GSE. Possono richiedere e beneficiare delle tariffe incentivanti le seguenti
tipologie di soggetti responsabili:
a) le persone fisiche
b) le persone giuridiche
c) i soggetti pubblici
d) i condomini di unità abitative e/o di edifici
Lo scambio sul posto
disciplinato dalla delibera AEEG n. 28/06, rappresenta una alternativa alla vendita dell’energia prodotta ed immessa dall’impianto.
Questo servizio, che può essere erogato dal gestore di rete locale (Enel, Acea, A2A, Hera, ecc...) solo per gli impianti con una potenza sino a 20 kW,
consiste nell’operare un saldo annuo tra l’energia elettrica immessa in rete e l’energia elettrica prelevata dalla rete (cosiddetto net metering) nel caso
in cui il punto di immissione e di prelievo dell’energia elettrica dalla rete coincidano.
Qualora il saldo annuale risulti maggiore di zero, questo è riportato a credito per la compensazione, in energia, di un eventuale saldo negativo relativo
all’anno successivo. Il saldo positivo di un dato anno, può essere utilizzato a compensazione di eventuali saldi negativi per un massimo di 3 anni: se detta
compensazione in energia non viene effettuata entro il terzo anno successivo a quello in cui viene maturato il credito, questo viene annullato.
I quantitativi di energia elettrica sono calcolati con riferimento a ciascuna fascia oraria o indipendentemente dalle fasce orarie, in funzione della scelta
effettuata dal soggetto.
Il trattamento ed i corrispettivi previsti dal contratto per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura, dal contratto di dispacciamento in prelievo e
dall’eventuale contratto di acquisto dell’energia elettrica si applicano esclusivamente al saldo annuo negativo ovvero al prelievo.
Il servizio di scambio sul posto manifesta appieno i propri vantaggi qualora, su base annua, il consumo di energia elettrica risulti mediamente pari o superiore
alla produzione. In caso contrario è consigliabile optare per la vendita dell’energia elettrica immessa in rete secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.
Dopo questa breve illustrazione per maggiori chiarimenti tecnici e burocratici puoi visitare il sito del GSE "Gestore dei servizi elettrici" all'indirizzo
www.gse.it